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Rivalutazioni ad aliquote ridotte

RIVALUTAZIONI AD ALIQUOTE RIDOTTE



L’articolo 15 del decreto anticrisi - Dl 185/08 - contiene novità sul riallineamento tra valori civilistici e valori fiscali. Le tre ipotesi previste riguardano: la rivalutazione degli immobili detenuti da imprese; i beni immateriali rivalutati a seguito di operazioni di conferimento d’azienda, fusione o scissione; il riallineamento per soggetti Ias.


Un elemento di novità in merito alla rivalutazione degli immobili d’impresa è rappresentato dalla possibilità di rivalutare anche solo in sede civilistica e, dunque, senza il pagamento dell’imposta sostitutiva. Tuttavia, per dare appeal all’opzione fiscale con il decreto sono state abbassate le aliquote anche se è stato allungato il periodo di monitoraggio per gli effetti fiscali e per cessioni. Pertanto, nell’eventualità che si dovesse scegliere di dare rilevanza tributaria alla rivalutazione degli immobili effettuata nel bilancio d’esercizio le aliquote da versare saranno:


- del 7% in luogo del 10% in caso di immobili ammortizzabili;


- del 4% in luogo del 7% in caso di immobili non ammortizzabili.


Alcune modifiche al Dl 185/08, apportate in sede di conversione, prevedono l’abrogazione del libro soci nelle srl e, dunque, per le stesse dell’obbligo di presentare al registro delle imprese l’elenco soci insieme al bilancio d’esercizio. L’efficacia nei confronti della srl del trasferimento delle partecipazioni della società sarà conferita a partire dal deposito dell’atto del trasferimento nel registro delle imprese. Inoltre, anche per la convocazione dell’assemblea gli indirizzi rilevanti dei soci saranno quelli che risulteranno dal registro delle imprese. Altra previsione riguarda il trasferimento di quote di srl attraverso firma digitale: i commercialisti chiamati al versamento telematico dell’imposta di registro avranno responsabilità solidale con le parti in caso di mancato pagamento.


In ambito di surroghe e mutui si registra l’abbassamento dei costi per i mutuatari operato con le modifiche al Dl anticrisi. Dunque, per la rinegoziazione obbligatoria non ci saranno costi accessori. Infatti, l’articolo 2, comma 1-bis, obbliga notai e banche a non addebitare spese ai mutuatari che chiedono la rinegoziazione con surroga della seconda banca, la quale erogherà il nuovo prestito garantito da ipoteca, alla prima. È permesso un addebito di spesa solo se la rinegoziazione esorbiti il primo mutuo.