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Chiusura partita iva inattiva: istituito il codice tributo


L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.72/2011 istituisce il codice tributo per il versamento della sanzione dovuta dai titolari di partita Iva per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività.

L’articolo 23, comma 23, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, ha previsto che “I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima indicata nell'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente”.
Al fine di consentire il suddetto versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “8110” denominato “Sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all'art. 35, c. 3, del dPR 633/1972 – Sanatoria di cui all’articolo 23, c.23, d.l. n. 98/2011”

In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono
indicati :

  • nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;

  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”

    • - il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”;

    • - il campo “elementi identificativi” è valorizzato con la partita Iva da cessare;

    • - il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;

    • - il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di cessazione dell’attività nel

    • formato AAAA.




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