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Per l'assunzione di di personale con qualifica dirigenziale si applica uno specifico regime agevolativo

Il Ministero del lavoro risponde con interpello n. 45 del 15 maggio 2009 in merito alla possibilità, per una società che assuma un lavoratore iscritto nelle liste di disoccupazione, di applicare dei benefici previdenziali allorché, al momento dell’assunzione, venga attribuita al lavoratore la qualifica di dirigente non posseduta precedentemente.

Il Ministero stabilisce l’inammissibilità dell’estensione delle agevolazioni contributive previste dalla norma generale, a favore di assunzioni regolate esclusivamente da una norma speciale. Le agevolazioni contributive previste in relazione all’assunzione di dirigenti presentano un limite temporale invalicabile, ossia una “durata non superiore di 12 mesi”.

L'art. 20 L. n. 266/1997 prevede uno specifico regime agevolativo per l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale, pertanto rispetto alla norma generale di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, costituisce una tipica norma speciale. In tema quindi di agevolazioni contributive, tale norma reca una disciplina derogatoria, esclusivamente per l’assunzione di dirigenti, mentre rispetto a quella generale ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, questa è applicabile all’assunzione delle altre categorie di lavoratori subordinati.


Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Interpello 15/5/2009, n. 45