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L'adesione ai verbali vince il confronto con il ravvedimento

L'ADESIONE AI VERBALI VINCE IL CONFRONTO CON IL RAVVEDIMENTO




La nuova adesione ai processi verbali di constatazione (Pvc) ? inaugurata dalla manovra estiva del 2008 - premia i contribuenti, vincendo il confronto con l'altra forma di definizione delle sanzioni che è l'acquiescenza (articolo 15 del dlgs 218/97). Questa decreta la riduzione ad un quarto delle sanzioni, se si rinuncia ad impugnare l'atto di accertamento e a richiedere l'accertamento con adesione. Nell'adesione ai Pvc lo sconto corrisponde, invece, ad un ottavo del minimo. Risulta perciò più conveniente definire il Pvc con la nuova adesione, quando si intende aderire totalmente alla pretesa impositiva dell'ufficio.


Altra opportunità di ravvedimento con la quale confrontare il neonato istituto, altrettanto finalizzata ad evitare la lite col Fisco, si sostanzia nella definizione agevolata delle sanzioni nella misura di un quarto e, comunque, non inferiore ad un quarto dei minimi edittali fissati per le violazioni più gravi sui tributi. Utilizzando la definizione agevolata, però, il contribuente può impugnare l'atto impositivo per contestare la pretesa in termini di imposta e definire le sole sanzioni.


In ogni caso, gli atti di imposizione comportano la valutazione della rilevanza del cumulo giuridico (articolo 12 del dlgs n. 472/97), che può trovare applicazione per le forme definitorie che non siano le due sopradescritte dell'accertamento con adesione e dell'adesione ai Pvc.


Alternativa alla nuova adesione al Pvc è la possibilità per il contribuente di presentare memorie nei sessanta giorni dalla chiusura del verbale prevista dallo Statuto: poiché, infatti, manifestando l'adesione le somme indicate nel successivo atto di definizione dell'accertamento parziale divengono, in caso di mancato pagamento, iscrivibili a ruolo, cadrebbe ogni giustificazione alla presentazione dell'istanza di adesione nei trenta giorni successivi e anche delle osservazioni al verbale, nei sessanta.


Va notato che l'accertamento con adesione, rispetto al quale il nuovo istituto deflattivo del contenzioso non offre eguali vantaggi, resta ancora il più utilizzato. Nell'adesione ai Pvc non vi è contraddittorio tra le parti, dovendo il contribuente accertare totalmente le richieste dei varbalizzanti, in termini di maggiori imponibili o di imposta. Il concordato poggia, al contrario, proprio sul contraddittorio tra ufficio e contribuente, ed è allora chiaro che l'ago della bilancia è dato non più dalla riduzione delle sanzioni (ad un ottavo del minimo nell'adesione ai Pvc, anziché a un quarto del minimo nell'accertamento con adesione), ma dall'abbattimento che ufficio e contribuente concordano in termini di imponibile o di imposta (54, 5%, tra imponibile accertato e imponibile definito in adesione).


Con l'approvazione del modello di comunicazione delle adesioni ai Pvc, l'operatività del nuovo istituto è fissata per il 30 settembre, data entro la quale il contribuente cui è stato consegnato un Pvc nel periodo tra il 25 giugno e il 22 agosto dell?anno, potrà comunicare l'adesione ai rilievi mossi dagli organi di controllo. Alla manifestazione di volontà effettuata a seguito della notifica dell'atto di adesione deve seguire il pagamento del dovuto, giacché in caso di adesione all'accertamento non perfezionata (in quanto non effettuato il pagamento) l'avviso mantiene - diversamente da quanto accade con l'istituto dell?accertamento con adesione e con l'istituto dell'omessa impugnazione, la sua validità. E per il contribuente che ha effettuato il ripensamento, si profila la possibilità di tutelarsi con l'impugnazione di rito.