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Commercio e intermediazione dei rifiuti – stabiliti gli importi delle garanzie finanziarie



L`iscrizione all`Albo gestori ambientali delle imprese che effettuano le attivita` di commercio e intermediazione dei rifiuti (pericolosi e non) senza detenzione dei rifiuti stessi e` subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell`art. 212, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonche` del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all`ambiente in dipendenza dell`attivita` svolta.
Con il decreto 20 giugno 2011 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011, sono stati stabiliti gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate dalle imprese in questione e fissate le modalita` di pagamento.
All`Allegato A del decreto viene riportato lo schema di fidejussione che dovra` essere adottato dalle imprese.

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