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L`integrazione delle fatture d`acquisto intracomunitarie 2009

L`art.46 della legge n. 427 del 29/10/1993 ha stabilito quanto segue:
“Fatturazione delle operazioni intracomunitarie”
1. La fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l’indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all’art.40, comma 4bis, 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma."