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Retribuzioni medie giornaliere per i lavoratori agricoli - anno 2010

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, il Decreto del Ministero del lavoro 21 aprile 2010 con la determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per i lavoratori agricoli ai fini previdenziali.

IL DIRETTORE GENERALE

per le politiche previdenziali

Visto l'art. 1, commi 785 e 786, della legge 27 dicembre 2006, n.

296;

Visto l'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 30 aprile 1968, e

successive modificazioni;

Visto l'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1970, n. 1434, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, commi 1 e 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e

successive modificazioni;

Visti gli articoli 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto l'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251;

Ritenuto di dover determinare, per effetto delle disposizioni

recate dai commi 785 e 786 della citata legge n. 296 del 2006, le

retribuzioni medie per i lavoratori agricoli, da valere per l'anno

2010, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la

categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, per gli

iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,

nonche' a quelli di cui al citato decreto del Presidente della

Repubblica n. 1434 del 1970, e successive modificazioni;

Visto il parere espresso, nella seduta dell'8 marzo 2010, dalla

Commissione centrale di cui all'art. 9-sexies, comma 3, del

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in ordine alla determinazione

annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo

determinato e indeterminato;

Visto l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre 2009,

n. 172;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2010, ai

fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la

categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono

stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la

categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato nell'allegata

tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni

per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 28 della legge 9

marzo 1989, n. 88, il reddito medio convenzionale giornaliero, da

valere per l'anno 2010, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui

alla tabella allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, come

modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n.

146, e' determinato nella misura di € 50, 35.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per

l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti,

per l'anno 2010, e' parificato a quello determinato, per il medesimo

anno, nella tabella di cui al primo capoverso del presente decreto

per la categoria dei salariati fissi. Ove siano previste retribuzioni

medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito

medio da considerare e' quello corrispondente alla classe di

retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il direttore generale: Geroldi