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Il redditometro fa il pieno di dati

IL REDDITOMETRO FA IL PIENO DI DATI



E’ partito il piano straordinario di controlli del Fisco, che fa esplicito ricorso al cosiddetto “redditometro allargato”. Sono migliaia i questionari già inviati ai contribuenti per conoscere nel dettaglio la loro capacità di reddito. Da quest’anno non si accerterà solo il possesso di cavalli, moto, automobili da corsa, ma verranno prese in considerazione tutte le spese sostenute per generi particolarmente costosi e non solo: dovranno essere esibite, infatti, le ricevute pagate per l’iscrizione ad asili nido, scuole private, collegi, viaggi e gioielli. Anche se tutto è fatto nel rispetto delle norme restano i dubbi sulla reale capacità di provare ricchezza di una persona fisica ricorrendo a queste nuove voci di spesa. Finora, gli uffici si sono limitati ad determinare sinteticamente il reddito del contribuente partendo dagli “ordinari” indicatori di capacità contributiva previsti dai decreti attuativi dell’articolo 38, comma 4 e seguenti del Dpr 600/73. A questo punto è bene chiedersi quale consistenza numerica, in termini di maggior reddito complessivo, potrà essere attribuita agli elementi di spesa diversi dalle vecchie voci (macchine, moto, colf) e quale validità probatoria possono avere questi nuovi indicatori. Non è previsto alcun “automatismo”, nel senso che per gli ulteriori elementi non espressamente identificati non è prevista alcuna quantificazione automatica del reddito. Inoltre, restano alcuni dubbi sulla possibilità di catalogare l’accertamento sintetico tra le presunzioni legali. Di fatti l’accertamento viene effettuato sulla base di criteri fissati nei decreti ministeriali, che non possono certo assumere valore di legge. Per tali ragioni, al redditometro deve essere attribuita la valenza di una presunzione legale, ovviamente relativa, nel senso che il contribuente ha la possibilità di fornire la prova contraria. Di analogo parere è anche la giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. n. 16472 del 18 giugno 2008), che sottolinea come al contribuente deve essere data la possibilità di fornire qualunque prova per dimostrare che il reddito presunto sulla base dei coefficienti del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore. Quindi, la prova contraria non può essere solo quella prevista dal Dpr 600/73, articolo 38, comma 6, e cioè nel possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Infine, è da ricordare che riguardo all’accertamento “sintetico” e alla valenza probatoria di alcuni indicatori di capacità contributiva (come per esempio le vacanze o l’iscrizione ai circoli), rimangono aperti molti dubbi, soprattutto, se si pensa che gli stessi non sono individuati espressamente né da una norma di legge né da una disposizione di carattere secondario. Di conseguenza, i nuovi indicatori introdotti dalla manovra estiva 2008 non possono assurgere al rango di presunzione legale relativa, ma potranno avere solo validità di presunzione semplice.