Sei in: Altro

L’agenzia fa il quadro sul bonus ricapitalizzazioni

L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 53 del 21 dicembre 2009, fornisce ulteriori chiarimenti circa l'incentivo, introdotto dal decreto legge 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che consente alle societa` di escludere da imposizione fiscale il 3% degli aumenti di capitale (in denaro o in natura) di importo fino a 500.000 euro perfezionati da parte di persone fisiche dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010 mediante conferimenti.

Il piu` importante e` che l’esclusione da imposizione fiscale e` applicabile, oltre che all’Ires e all’Irpef per le societa` di persone, anche all’Irap.

Alcune specifiche rilevanti sono di seguito riportate.

Sono agevolabili le costituzioni di capitale sociale di nuove societa`, gli aumenti di capitale sociale di societa` gia` costituite ed in generale gli aumenti di capitale proprio di societa` derivanti da conferimenti e apporti di nuove risorse.

L’aumento e` agevolabile anche se effettuato da persone fisiche non residenti e non socie della societa` al momento del conferimento (dunque da persone fisiche che acquistano tale qualita` per effetto della partecipazione all’aumento del capitale e quindi mediante il conferimento).

Le societa` di persone che non adottano il regime ordinario hanno l’onere di redigere appositi prospetti da cui risulti la composizione del patrimonio netto e la variazione delle relative voci, ossia gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell’agevolazione spettante.

Sono escluse dal bonus le societa` semplici.

Valgono ai fini del bonus:

- i conferimenti effettuati da persone fisiche a fronte della sottoscrizione di azioni o quote in sede di costituzione o di aumento del capitale sociale;

- i versamenti a titolo di soprapprezzo effettuati da persone fisiche all’atto della sottoscrizione di azioni o quote;

- i versamenti in denaro a fondo perduto eseguiti da soci persone fisiche, che non comportano obblighi di restituzione da parte della societa`, e la rinuncia incondizionata dei soci persone fisiche al diritto alla restituzione di crediti verso la societa`.

Gli aumenti di capitale sociale di societa` di capitali si intendono perfezionati alla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento o della modifica dell'atto costitutivo; mentre, gli aumenti di capitale proprio eseguiti con versamenti di denaro a fondo perduto e con rinuncia incondizionata al diritto alla restituzione di crediti da parte dei soci persone fisiche si intendono perfezionati, rispettivamente, nella data in cui il versamento stesso e` effettuato e nella data dell’atto di rinuncia.

In caso di aumenti di capitale misti, ossia in parte “a pagamento” e in parte mediante assegnazione gratuita, assume rilevanza solo la quota “a pagamento”.

L’agevolazione e` fruita:

- ai fini delle imposte sui redditi, apportando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa del periodo di imposta di perfezionamento dell’aumento di capitale e nei quattro periodi di imposta successivi indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita);

- ai fini Irap apportando una variazione in diminuzione del valore della produzione netta e fino a concorrenza dello stesso del periodo di imposta di perfezionamento dell’aumento di capitale e dei quattro periodi di imposta successivi.