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La fattura commerciale.

L’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell`imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) ha stabilito “l`imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell`esercizio di imprese e sulle prestazioni di servizi ad imprese effettuate nell`esercizio di arti e professioni.”

Presupposti per l’applicazione dell’IVA sono pertanto:
1. la cessione di beni o la prestazione di servizi
2. effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

Gli articoli 2 e 3 del citato D.P.R. 633/72 stabiliscono cosa si intende per cessioni di beni e prestazioni di servizi e l’art. 7 chiarisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono soggette all`imposta se ed in quanto effettuate nello Stato.

Il Titolo Secondo del D.P.R. esplicita gli obblighi dei contribuenti e l’art. 21 pone come primo obbligo del soggetto I.V.A. l’emissione della fattura. “Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili.”
La fattura è pertanto il documento fiscale obbligatorio, emesso da un soggetto I.V.A., a seguito dell’avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi.
Il citato art. 21 esplicita come deve essere la fattura e quali indicazioni deve contenere:
“La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:
1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l`operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all`emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome ;
2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell`operazione;
3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all`art. 15, n. 2) ;
4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
5) aliquota e ammontare dell`imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.
Se l`operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all`imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2) , 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo la aliquota applicabile.”

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