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Inail, artigiani senza

Inail, artigiani senza dipendenti devono presentare denuncia retribuzioni

OGGETTO: Quesito a Inail DCR su obblighi di comunicazione.

Quesito

Una ditta individuale artigiana (parrucchiera) riceve una visita ispettiva nel 2010, la dipendente trovata sul posto è stata regolarizzata per un solo giorno di presenza, così come indicato chiaramente sul verbale stesso. La posizione Inail era già attiva per la titolare artigiana e quindi il premio 2010 è stato pagato nei termini su quella posizione.
Per gli anni successivi (2011 e 2012) la ditta non ha presentato la dichiarazione delle retribuzioni, trattandosi di ditta artigiana che non occupava personale. E’ corretto tale comportamento?

E’possibile, inoltre, cessare una sola “sezione” della posizione (quella dei dipendenti) trattandosi dell’unica posizione attiva ed ancora necessaria per pagare il premio della titolare artigiana che prosegue l’attività?

Risposta

Per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano è dovuto il pagamento di un premio speciale unitario annuale in relazione alla retribuzione annua prescelta, non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti ed alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della Tariffa artigiani di cui al DM 1.2.2001.

Detti soggetti sono esonerati dall’obbligo annuale della dichiarazione delle retribuzioni qualora non occupino lavoratori dipendenti per i quali è, invece, dovuto il pagamento di un premio assicurativo ordinario calcolato in base al tasso di rischio della lavorazione svolta da applicare all’importo delle retribuzioni percepite.

Diversamente, nel caso in cui i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano abbiano occupato dipendenti, gli stessi hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione delle retribuzioni ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per il dipendente.

Detta dichiarazione deve essere presentata anche in caso di aziende artigiane senza dipendenti, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti. In tale ipotesi deve essere indicato il valore “zero” nel campo “retribuzioni complessive” del modulo telematico da inviare per la dichiarazione delle retribuzioni.

Sulla base di quanto sopra detto, nel caso in esame, il premio per la rata 2011, in assenza di una motivata comunicazione di riduzione di presunto, è stato calcolato sulle retribuzioni dell’anno 2010.

Pertanto, in sede di autoliquidazione 2011/2012, la ditta avrebbe dovuto presentare la dichiarazione delle retribuzioni riportando il valore “zero” per l’anno 2011.

Si informa, infine, che la cessazione della polizza dipendenti è cosa diversa dalla cessazione della posizione assicurativa (PAT) che resta attiva per la copertura assicurativa della polizza artigiani.