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I vizi del ragionamento del giudice vanno specificati

Per i giudici di Cassazione – sentenza n. 22596 depositata lo scorso 5 novembre 2010 – qualora il ricorso in sede di legittimità denunci errori di diritto o vizi di ragionamento nell'interpretazione, da parte dei giudici di merito, di un atto negoziale - nella specie un regolamento condominiale - “non e' sufficiente l'astratto riferimento alle regole di cui agli articoli 1362 e seguenti del Codice civile, necessitando, invece, la specificazione dei canoni ermeneutici in concreto violati e del punto e del modo in cui il giudice di merito si sia da quei canoni discostato, giacche', altrimenti, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice, e la proposta di una diversa interpretazione, costituiscono una censura inammissibile”.

Nel caso esaminato, i giudici di appello erano stati chiamati a pronunciarsi sull'interpretazione di un articolo del regolamento di un condominio che prevedeva l'obbligo del permesso dell'amministratore per ogni variante allo stato dell'immobile; secondo la Corte di secondo grado doveva ritenersi che detto permesso dovesse essere rilasciato dall'amministratore e non dall'assemblea in quanto non si verteva in tema di diritti soggettivi all'esecuzione, ma solo di una norma procedimentale destinata a regolare l'armonico contemperamento delle facoltà di godimento dei condomini dello stabile.

Respinto, dunque, il ricorso con cui uno dei condomini, pur denunciando violazione e falsa applicazione dei canoni d'interpretazione del contratto utilizzati dalla Corte d'appello, non aveva specificato quali canoni fossero stati in concreto violati e, soprattutto, il punto ed il modo in cui la Corte si fosse discostata dagli stessi.

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