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Separazione: sconto irpef a un solo genitore

Se uno dei coniugi è senza reddito, lo sconto Irpef per i figli a carico è trasferibile per intero all'altro coniuge, a condizione che i due siano d'accordo; ciò può avvenire anche nel caso di genitori separati o divorziati.
È il parere fornito dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 143/E del 30 dicembre. Nel caso di genitori separati, affinché l'unico genitore titolare di reddito possa fruire per intero della detrazione, occorre tra i due un accordo completo, sia per la fruizione dello sconto sia per la restituzione al coniuge senza reddito della somma fruita come detrazione da parte del genitore che ha beneficiato per intero dello sconto. Nel caso di separazione o divorzio tra i coniugi e di affidamento congiunto dei figli, la detrazione per i figli fiscalmente a carico è di norma divisa al 50% per ciascun genitore, salvo un diverso accordo fra le parti.
Nella risoluzione 143/E si fa riferimento alla circolare 15/E del 16 marzo 2007, paragrafo 1.4.5, in cui le Entrate avvertono che per i genitori separati, o in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ripartizione della detrazione tra i genitori è diversamente disciplinata a seconda che sia stabilito o meno l'affidamento congiunto dei figli. In caso di affidamento del figlio a un solo genitore, la detrazione spetta tutta al genitore affidatario salvo un possibile diverso accordo. L'accordo può essere finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50%, o ad attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato; nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50% salvo un diverso accordo, che può prevedere di attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato. Al di fuori di queste ipotesi, in caso di imposta incapiente del genitore che ha diritto alla detrazione, è possibile attribuire all'altro genitore la detrazione non fruita per incapienza anche parziale dell'Irpef e che quest'ultimo, salvo diverso accordo, deve versare al genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, un importo pari al 50% della detrazione stessa.


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