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Appalti e carichi pendenti fiscali, dall`agenzia nuove istruzioni

L`Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 41 del 3 agosto, ha affrontato il problema delle modalita` di certificazione dei requisiti fiscali richiesti dal Codice dei contratti pubblici per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti (Dlgs 163/2006 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE").

Il Codice, entrato in vigore il 1° luglio 2006, contiene la disciplina dei contratti delle stazioni appaltanti, degli enti e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l`acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere pubbliche.
La finalita` e` quella di garantire che l`affidamento e l`esecuzione dei lavori, si svolga nel rispetto dei principi di economicita`, efficacia, tempestivita` e correttezza, rispettando altresi` libera concorrenza, parita` di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita` e pubblicita`.

Con specifico riferimento al profilo fiscale, l`articolo 38, comma 1, lettera g), del Codice dei contratti pubblici dispone l`esclusione dalla partecipazione alle citate procedure di affidamento per i soggetti "che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti" .
L`attestazione del possesso dei requisiti richiesti puo` essere fornita mediante dichiarazione sostitutiva, in conformita` alle disposizioni del Dpr 445/2000, fermo restando l`esercizio del potere di controllo da parte delle amministrazioni procedenti in relazione alla veridicita` delle dichiarazioni sostitutive.
Le stazioni appaltanti possono, dunque, richiedere all`Agenzia delle Entrate - relativamente ai tributi di competenza della stessa - "...conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi" , (articolo 71, Dpr 445/2000).

Tale previsione ha portato la necessita` di predeterminare le forme di comunicazione tra la stazione appaltante e l`amministrazione fiscale e, in particolare, l`oggetto e l`ambito applicativo di tale comunicazione, con specifico riferimento alla tipologia di informazioni che l`amministrazione e` tenuta a rilasciare ai fini della partecipazione del soggetto interessato alla procedura di affidamento.

L`Agenzia si e` gia` espressa con la circolare n. 34/E del 25 maggio 2007, con cui ha chiarito che gli Uffici territorialmente competenti, al fine di corrispondere alla stazione appaltante che richieda il rilascio dell`attestazione di regolarita` fiscale per il controllo dell`autocertificazione prodotta dall`interessato, deve utilizzare il modello approvato con provvedimento del direttore dell`Agenzia, del 25 giugno 2001, destinato alla "certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell`anagrafe tributaria".

L`utilizzo del modello, pero`, ha portato alla luce alcuni problemi applicativi, legati alla circostanza che il modello stesso non e` stato creato ad hoc per tale tipologia di certificazione, rispondendo alla piu` generale esigenza di individuare i carichi fiscali pendenti relativi a ciascun contribuente per esigenze di carattere diverso.

L`articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, peraltro, fornisce una specifica definizione di irregolarita` fiscale rilevante ai fini dell`esclusione dalle procedure di affidamento, che puo` dirsi integrata qualora per il contribuente sia stata definitivamente accertata una qualunque violazione relativa agli obblighi di pagamento di imposte e tasse amministrate dall`Agenzia delle Entrate.

La definitivita` dell`accertamento consegue, come piu` volte chiarito dall`Amministrazione stessa, all`inutile decorso dei termini per l`impugnazione dell`atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione o dal passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale in caso di impugnazione.
L`irregolarita` fiscale deve ritenersi venuta meno e, dunque, non rappresentare causa ostativa alla partecipazione se, alla data di richiesta della certificazione, il contribuente abbia integralmente soddisfatto la pretesa dell`amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata.

Sebbene, quindi, in aderenza all`articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, gli uffici dell`Agenzia sono tenuti a segnalare alle stazioni appaltanti richiedenti esclusivamente le violazioni definitivamente accertate in relazione al pagamento di tributi, gia` nella circolare n. 34/E citata, era stato espresso l`avviso che, invece, dovessero indicare nella certificazione anche le eventuali violazioni non definitivamente accertate, al fine di consentire all`amministrazione richiedente di disporre di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito della regolarita` fiscale. In altri termini, nel modello di certificazione, l`amministrazione fornisce elementi informativi non espressamente richiesti dal Codice dei contratti pubblici.

Cio` ha determinato diverse perplessita` da parte degli operatori residenti in Italia soggetti a tale obbligo, che hanno evidenziato possibili disparita` di trattamento con riferimento alle ipotesi in cui alla gara partecipino anche soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali tale certificazione non viene rilasciata dall`Agenzia delle Entrate. Tali soggetti esteri potrebbero, quindi, risultare favoriti nella partecipazione alle procedure di affidamento rispetto a soggetti stabiliti in Italia, qualora le informazioni in merito al requisito della regolarita` fiscale rese dalle loro Amministrazioni fiscali fossero meno approfondite rispetto a quelle relative ai concorrenti nazionali.

Con il documento di prassi in commento, dunque, l`Amministrazione - nell`ottica di uniformare l`attivita` degli Uffici dell`Agenzia incaricati della redazione dei suddetti modelli di certificazione e conformarli al Codice dei contratti pubblici - a parziale superamento di quanto indicato nella citata circolare n. 34/2007, ha chiarito che, ai soli fini delle richieste avanzate ai sensi dell`articolo 38 del Dlgs 163/2006, nel modello di certificazione in argomento devono essere indicate esclusivamente le violazioni degli obblighi di pagamento di imposte e tasse che siano definitivamente accertate, ferma la validita` del modello attualmente in uso.

Francesca Zaccaria