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Inps sui requisiti da finestra mobile. rettifica circa i soggetti che accedono alle nuove norme

Il paragrafo 2 - Pensione supplementare – della circolare Inps n. 53 (16 marzo 2011), chiarisce che le nuove decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici introdotte dalla legge n. 122 del 2010 (manovra estiva dello scorso anno) devono trovare applicazione anche in relazione a domande volte ad ottenere la pensione supplementare, in presenza di maturazione dei prescritti requisiti successivamente al 31 dicembre 2010, da lavoratori iscritti all'AGO o alla Gestione separata che abbiano conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'AGO stessa.

L’Istituto precisa che nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione supplementare, il differimento di 12 e/o 18 mesi opera dalla data di compimento dell’età pensionabile richiesta per accedere alla predetta prestazione, mentre non rileva la decorrenza della pensione principale liquidata o in corso di liquidazione a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO.

I trattamenti in parola decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi ed il relativo diritto rimane in ogni caso soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione.

Ove gli interessati presentino la domanda di pensione supplementare successivamente al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia (60 le donne; 65 gli uomini), in presenza di tutti i requisiti di legge richiesti, si dovrà applicare il differimento dei 12 e/o 18 mesi dalla data di compimento dell’età anagrafica richiesta per detta prestazione. Qualora alla data di presentazione della domanda siano già trascorsi i 12 o 18 mesi dal compimento dell’età pensionabile, potrà essere liquidato il trattamento in parola dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Corregge il tiro, l’istituto, sulle donne che sino al 2015 possono accedere al pensionamento anticipato a 57 anni di età - optando per il sistema del calcolo contributivo - e sugli autorizzati ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007. Escludeva questi soggetti dalla nuova normativa in materia di decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia introdotta dall’articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 122/2010. Senonché, a seguito di diversa indicazione del Ministero, l’Inps rettifica: “Ciò posto, al riguardo il predetto Ministero ha precisato che la nuova disciplina in materia di decorrenze delle pensioni, dettata dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 deve essere applicata anche ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e alle donne che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.”

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