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Autotrasportatori con sconti inail e con proroga dell'autoliquidazione al 31 marzo 2009

*(Assicurazioni infortunistiche del settore autotrasporto)
In funzione dell'andamento infortunistico del settore dell'autotrasporto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di premio INAIL, per le imprese con dipendenti, sono ridotti dell'importo di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009; al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati dei saldi di finanza pubblica è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Per il solo anno 2009, a titolo sperimentale ed al fine di conseguire elementi di valutazione per gli aggiornamenti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 200, n. 38, i predetti tassi di premio sono ulteriormente ridotti nel limite massimo di 80 milioni di euro, a seguito del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che per il corrispondente importo restano acquisite all'entrata per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica.
Con il decreto di cui al primo periodo è altresì stabilito, per l'anno 2009, il differimento, per il settore dell'autotrasporto, non oltre il 31 marzo, del termine del 16 febbraio per il versamento dei premi assicurativi".».