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L’iva del professionista non rientra tra i crediti di massa del fallito


Con la sentenza 8222, depositata l’11 aprile 2011, la Corte di cassazione stabilisce che la rivalsa dell’Iva per la prestazione del professionista resa ad un soggetto successivamente fallito, non è qualificabile come credito di massa da soddisfare in prededuzione.

I giudici spiegano che sono esclusi dal credito di massa i crediti che non sono sorti in occasione e per le finalità della procedura di fallimento, ma sono riconducibili genericamente all’attività del fallito. Pertanto, non rileva la data della fattura.

Tale credito, non qualificabile come credito di massa, può rientrare nel solo “privilegio speciale di cui all'art. 2758, secondo comma cod. civ., purché sussistano beni, che il creditore ha l'onere di indicare nella domanda di ammissione al passivo su cui possa esercitarsi la causa di prelazione”.

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