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Scade il 31 ottobre il ravvedimento “sprint” per i tributi scaduti il 30.9 e pagati entro il 14.10

Disciplina ravvedimento “sprint”

Per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, l’art. 23, comma 21, del decreto legge n. 98/2011, ha previsto la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta. In particolare, la sanzione ordinaria del 30% - che si applica all’omesso o tardivo pagamento - si riduce allo 0, 2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell’imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza.

Disciplina ordinaria

L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
  • della sanzione in misura ridotta.

Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione è pari

  • al 3% , se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta ( ravvedimento breve )
  • al 3, 75% , se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa ( ravvedimento lungo ) .

Per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011 continuano ad applicarsi le seguenti sanzioni:

  • al 2, 5% , se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta
  • al 3% , se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa.

Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni).



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