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Premi produttivita`. nessuna sanzione per il recupero della detassazione applicata prima della stipula del ccnl



La detassazione dei premi di produttività non ha effetti retroattivi e la produttività che scaturisce da un’intesa collettiva opera sempre per il futuro.

Questo il sunto della circolare n. 19/E dell'11 maggio 2011, che l’Agenzia delle Entrate ha firmato congiuntamente con il ministero del Lavoro per sciogliere i dubbi che erano sorti dopo la pubblicazione del precedente documento di prassi n. 3/E/2011.

L’aspetto di tale circolare che aveva creato dubbi interpretativi, era quello che affermava che le intese collettive da cui può scaturire l’incentivo della detassazione dei premi di produttività erogati ai dipendenti del settore privato possono essere raggiunte anche senza la forma scritta. In più, non era stata specificata la decorrenza delle intese sul salario di produttività.

Su tali punti si sono alimentati i dubbi di tutte quelle imprese che nei mesi da febbraio a oggi hanno sottoscritto accordi collettivi di livello territoriale o nazionale che consentivano l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul salario di produttività erogato ai dipendenti, con effetti retroattivi.

La nuova circolare n. 19/E è intervenuta proprio con lo scopo di chiarire le suddette incertezze.

Nello specifico, nel documento si chiarisce quanto segue:

- la detassazione del 10% non è applicabile alle somme erogate quest’anno dal datore di lavoro, prima di aver stipulato l’accordo o contratto collettivo, anche se nel patto è prevista la retroattività al primo gennaio e gli importi si riferiscono a prestazioni effettuate nel 2011;
- l’accordo collettivo non può far partire la decorrenza della detassazione da una data antecedente a quella in cui lo stesso accordo è stato firmato;
- il datore di lavoro può applicare l’imposta sostitutiva agli importi erogati a partire dalla data in cui è stipulato l’accordo o contratto collettivo territoriale e aziendale, dando efficacia al dettato dell’accordo solo dal momento della sua firma;
- il datore di lavoro dovrà attestare nel CUD che il salario di produttività è stato erogato in attuazione di un contratto collettivo territoriale o aziendale;
- l’accordo o contratto collettivo ai fini della applicazione della imposta sostitutiva deve sempre essere formalizzato per iscritto;
- non sono previste sanzioni per i datori di lavoro (sostituti d’imposta) che nei mesi di gennaio e febbraio hanno applicato la detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione, pur in mancanza di accordi o contratti collettivi di secondo livello;
- i sostituti d’imposta che hanno applicato la detassazione dei premi di produttività in assenza di una accordo collettivo, devono restituire la differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già pagato e quello effettivamente dovuto, entro il primo agosto 2011, per non vedersi applicate le sanzioni.

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