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Ok alla revoca, in via d'urgenza, dell'amministratore della sas


La Corte di cassazione, con sentenza n. 18600 del 12 settembre 2011, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito, in via d'urgenza, avevano revocato il mandato di un ex amministratore di una sas su impulso di uno dei soci.

L'amministratore si era opposto alla pronuncia sostenendo che la stessa fosse invalida in considerazione del fatto che nello statuto dell'azienda era presente una clausola compromissoria ai sensi della quale la soluzione delle eventuali controversie sarebbe stata affidata ad un arbitrato irrituale.

La Corte di legittimità ha, tuttavia, precisato, come “le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi”.

Nella specie, l'azione di revoca era fondata sull'asserita violazione da parte dell'amministratore medesimo delle disposizioni che prescrivono la precisione e la chiarezza dei bilanci nonché dell'obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale; dette disposizioni, preordinate alla tutela di interessi non disponibili da parte dei singoli soci, erano da considerare, quindi, non deferibili al giudizio arbitrale.

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