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Danni patrimoniali ed anche morali se la vacanza non risponde alle aspettative del consumatore

Con la sentenza n. 7256 depositata l’11 maggio 2012, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da un tour operator condannato, dai giudici di merito, al risarcimento dei danni patrimoniali e morali da vacanza rovinata subiti da una coppia in viaggio di nozze in conseguenza dei servizi non goduti e per le somme che la stessa aveva dovuto sborsare durante il soggiorno.

Nel testo della decisione i giudici di legittimità hanno ricordato come la legislazione sui “pacchetti turistici”, emanata in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, “ha reso rilevante l'interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale”.

La Corte di giustizia, in particolare, ha affermato che l'articolo 5 della Direttiva n. 90/314/CEE, “deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso”.