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Falso in atto pubblico in caso di contraffazione della firma digitale


Con sentenza n. 10200 del 14 marzo 2011, la Cassazione ha annullato la decisione con cui il Giudice dell'udienza preliminare aveva escluso la possibilità di procedere nei confronti di un imprenditore per difetto di querela. Nella specie, l'uomo, socio di una Srl, era stato accusato di falso in scrittura privata per aver contraffatto un verbale di assemblea inserendo il nome di un altro socio, a sua insaputa, riproducendone anche la firma elettronica; quest'ultimo, con l'occasione, era stato anche nominato legale rappresentante della società.

Venuto a conoscenza di ciò, il socio coinvolto aveva adito la Guardia di Finanza disconoscendo, in toto, l'attività posta in essere nel corso dell'assemblea. Lo stesso, però non aveva presentato alcuna querela.

Per la Corte di legittimità, tuttavia, il reato da contestare all'imprenditore imputato andava rubricato come reato di falso in atto pubblico e, in quanto tale, era da considerare perseguibile d'ufficio. Ed infatti, nella specie non si era trattato semplicemente di un falso in scrittura privata avendo rilievo anche la circostanza della falsificazione della richiesta di firma digitale alla Camera di commercio.

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