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Deroga contanti per turisti: al 31 luglio una nuova scadenza

Aggiornato alla conversione del D.L. 2/3/2012 n. 16 (art. 3) nella Legge 26/4/2012 n. 44 (art. 3) ed al nuovo modello.

I cittadini italiani e i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo possono saldare l’importo di acquisti in Italia pagando in contanti sino ad un importo non superiore ai 999, 99 euro; per importi superiori il pagamento non puo` avvenire in contanti ma con mezzo diverso (ad esempio con carte di credito).
Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo - European Union and European Economic Area
Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unico, Repubblica Ceca, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria.
Le persone fisiche con cittadinanza diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo, possono saldare l’importo di acquisti in Italia pagando in contanti sino ad una somma massima di 15.000, 00 euro (art. 3 c. 1 legge di conversione) – di seguito con il termine turisti stranieri si intendono le persone fisiche con cittadinanza diversa, come prima indicato.
Per le operazioni compiute nei confronti di turisti stranieri, a decorrere dal 2 marzo 2012, il commerciante doveva trasmettere il modello di comunicazione “preventiva” (vedi nella tabella adempimenti preliminari) entro il 10 aprile 2012 (Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2012 - Modello Provvedimento A.E. del 23 marzo 2012.).

Ora con Provvedimento del 2 luglio 2012 e` stato approvato un nuovo modello di comunicazione, con l’indicazione degli estremi del conto corrente sul quale verranno versati i contanti da parte del commerciante, precisando che qualora tale conto corrente venga variato occorrera` presentare una nuova comunicazione.
Viene anche previsto che coloro che hanno gia` presentato il modello precedentemente, debbano ripresentare il modello, in via telematica, entro il 31 luglio 2012.

Di seguito riassumiamo schematicamente tali disposizioni, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di conversione
1. A chi si rivolge la norma

Soggetti di cui all’art. 22 e 74 ter del D.P.R. 633/72:
soggetti non tenuti all’emissione della fattura (es.: commercianti al minuto, prestazioni alberghiere, ristoranti, ambulanti, etc.) e agenzie di viaggi e turismo
2. Adempimenti preliminari Il soggetto che intende avvalersi della norma (es.: commerciante al minuto) dovra` preliminarmente inviare comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate secondo modalita’ e termini emanati con il provvedimento sopra indicato – nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi del conto corrente del commerciante
3. Adempimenti in sede di vendita

Il commerciante dovra’:
- acquisire copia del passaporto del turista straniero
- acquisire autocertificazione del turista straniero redatta ai sensi art. 47 del DPR 445/2000 nella quale il turista dichiara di non essere cittadino italiano, ne’ cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea ne’ dello spazio economico europeo e di avere la residenza al di fuori dello stato italiano
4. Riscossione in contanti All’atto della vendita il commerciante incassa somme in contanti superiori ai 999, 99 euro – ( ma comunque non superiori ai 15.000 euro)
5. Entro il giorno feriale successivo Il commerciante deve versare su un conto corrente bancario a lui intestato- quello indicato nella comunicazione di cui al precedente punto 2- (non puo` “trattenere” le somme in cassa) le somme in contanti e consegnare alla banca fotocopia della comunicazione telematica inoltrata all’agenzia delle entrate di cui al precedente punto 2.
6. Ulteriore adempimento I soggetti di cui al punto 1 che si avvalgono delle disposizioni di cui sopra comunicheranno all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle operazioni di importo unitario non inferiore al 1.000 euro con modalita` e termini stabiliti con provvedimento dell’A.E.

Il testo dell’autocertificazione del turista straniero – in italiano ed in inglese – e` presente nel paragrafo documentazione del programma antiriciclaggio professionisti di Ateneoweb.