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Lavoro con i voucher: l'inail impone limitazione 30 giorni per indicazione periodo prestazioni

L'INAIL con la nota n. 7969 del 4 novembre, oltre a pubblicare nuovi modelli ed adeguare la tabella dei codici di lavoro occasionale accessorio ai nuovi tracciati concordati con INPS in relazione alle diverse tipologie di committente, introduce due nuovi obblighi per fini di uniformità con l'Inps e di monitoraggio.

Il primo è l'obbligo per i committenti di lavoro occasionale accessorio, anche in caso di procedura gestita dall'INPS, di effettuare sempre la comunicazione preventiva all'INAIL mediante il Contact center Inps/Inail (numero di telefono gratuito 803.164), il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, il sito www.inail.it/sezione ' Punto cliente ', indicando, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale, l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, il luogo di svolgimento, le date presunte di inizio e fine della prestazione occasionale di tipo accessorio e l'attività che dovrà essere svolta.

Il secondo è l'obbligo per i committenti di lavoro occasionale accessorio di indicare nella comunicazione preventiva prestazioni di durata non maggiore di trenta giorni di calendario (date presunte di inizio e fine prestazione).

Sono in fase di rilascio in produzione:

  • nuove funzionalità applicative finalizzate a consentire l'inserimento e l'invio in un'unica soluzione di più denunce di lavoro occasionale accessorio relative ad un committente specifico, nonché a ricercare e correggere, a cura degli utenti del Contact Center, su richiesta dell'utente, denunce scartate per la presenza di dati erronei o incompleti

  • manuale utente aggiornato relativo alle denunce di lavoro occasionale accessorio trasmesse dai committenti/utenti esterni tramite l'applicativo realizzato in Punto cliente ed il manuale utente aggiornato realizzato per gli operatori del Contact Center integrato INPS/INAIL.