Sei in: Altro

La formazione dei lavoratori alla luce degli accordi stato-regioni del 21 dicembre 2011

La formazione dei lavoratori alla luce degli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

Con gli accordi Stato – Regioni siglati in data 21 dicembre 2011 il legislatore ha inserito un ulteriore tassello alle procedure di sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, in virtù di tali accordi, l’azienda dovrà obbligatoriamente attivarsi per formare il personale operante in azienda, secondo la seguente suddivisione: lavoratori in generale, dirigenti e preposti. Taleformazione, ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico sulla sicurezza, deve avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Il personale di nuova assunzione dovrà essere avviato ai corsi anteriormente o, se ciò non fosse possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultimo caso, il corso dovrà avere comunque termine entro sessanta giorni dall’instaurazione del rapporto.

Per i lavoratori in genere il ciclo formativo previsto sarà di 4 ore di formazione generale oltre ad un’ulteriore formazione specifica che potrà essere di 4, 8 o 12 ore, in base alla classificazione in macrocategorie di rischio con corrispondenza all’inquadramento ATECO. Contenuti delle 4 ore base generali saranno: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza controllo e assistenza. Per i preposti è prevista una formazione aggiuntiva di 8 ore.

Discorso a parte andrà, invece, intrapreso per i dirigenti. In tal caso la formazione prevista sarà di 16 ore, seguendo lo stesso tracciato formativo previsto per i datori di lavoro.

La formazione non dovrà, comunque, avvenire solo in fase d’instaurazione del rapporto di lavoro ma si dovrà provvedere anche ad una fase di aggiornamento quinquennale, della durata minima di sei ore per tutti e tre i livelli di rischio. In tali corsi non si dovrà prevedere la mera ripetizione degli argomenti già trattati ma sviluppare evoluzioni ed innovazioni, applicazioni pratiche o approfondimenti che potranno riguardare approfondimenti giuridico - normativi, aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori, aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda, fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Sarà, quindi, onere dei datori di lavoro, di concerto con i propri consulenti del lavoro, determinare il livello di rischio dell’azienda (basso, medio, alto) ed attivare le procedure per la corretta gestione della formazione dei lavoratori, al fine di adempiere in modo puntuale al dettato normativo.