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Irap 2009 in bilico sull’inerenza

Il modello Irap 2009 recepisce le novità introdotte dalla Finanziaria 2008, a partire dal fatto che esso ora si presenta svincolato dalla dichiarazione dei redditi (modello Unico 2009) e può essere inviato separatamente alla Regione o alla Provincia di domicilio fiscale del contribuente, anche se attraverso l’agenzia delle Entrate. Ciò non senza ostacoli per i contribuenti. Le istruzioni al modello hanno provato a far chiarezza su alcuni aspetti, ma, mantenendo comunque lo stile “stringato” e privo di motivazioni tipico delle istruzioni, non con grande successo. In particolare, le novità relative all’Irap riguardano le imprese che compileranno quadri diversi a seconda della loro natura giuridica ma ripartiranno la base imponibile e liquideranno l’imposta nello stesso quadro IR.


Per le società di capitali e gli enti commerciali che compilano il quadro IC i criteri di determinazione del tributo locale sono ora separati da quelli relativi alle imposte sul reddito. Di conseguenza, non sarà più possibile fare variazioni in aumento e diminuzione di tali imposte, ma si dovrà fare diretto riferimento al bilancio, da assumere secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa. Allo stesso modo, però, la riforma ha privato l’Irap di alcuni principi fondamentali che regolano il reddito d’impresa, come quello dell’inerenza. Rimane, però, il dubbio se tale principio possa comunque considerarsi “immanente” nella disciplina dell’Irap, analogamente a quanto ritenuto dalla dottrina per quella del reddito d’impresa. Similmente, c’è il principio della “correlazione inversa” che non è più disciplinato normativamente ma accolto dalle istruzioni al modello, secondo cui non vanno tassate le insussistenze e le sopravvenienze attive o passive relative ai componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile Irap. Si tratta cioè di una forma di collegamento tra alcune voci del conto economico che sono rilevanti ai fini dell’Irap, anche se collocate in diverse aree del bilancio, che comunque non sembrano in grado di sostituire il principio dell’inerenza.


Le imprese individuali (che compilano la sezione I del quadro IQ) e le società commerciali di persone (quadro IP) che non hanno optato per la disciplina delle società di capitali, determinano la base imponibile come somma algebrica delle voci elencate nell’articolo 5-bis del Dlgs 446/97, quantificate secondo le regole delle imposte sui redditi. I componenti negativi vanno, invece, individuati in base alla classificazione di bilancio. In occasione di Telefisco 2009 è stato precisato che restano esclusi gli oneri per interessi passivi, dal momento che si tratta di costi comunque indeducibili. Nelle istruzioni, poi, si legge che non concorrono più alla determinazione del valore della produzione le “spese di rappresentanza – beni omaggio di valore unitario superiore a 50 euro – qualora rientranti tra gli oneri diversi di gestione”.