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L'errore di fatto che legittima il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.

“E’ legittimato alla proposizione del ricorso straordinario ex art. 625-bis Codice procedura penale il condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile che prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione relativa a tale capo”.

E’ questo il principio di diritto sancito dalle Sezioni unite penali di Cassazione nel testo della sentenza n. 28718 del 17 luglio 2012, all’interno della quale è stato altresì sottolineato come l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del ricorso straordinario, consiste in “un errore di tipo percettivo causato da una svista o un equivoco” in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e “connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di essa”.

Per contro - ha continuato la Corte - quando la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviante rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio straordinario.

Nel caso esaminato dal massimo consesso dei giudici di legittimità è stata esclusa la ravvisabilità di un errore di tipo percettivo nella decisione impugnata in cui la Corte di cassazione, facendo leva sulle acquisizioni consacrate nelle pronunce di merito, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per pervenire alla adozione di una forma di proscioglimento diversa e più favorevole di quella per prescrizione.