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Liberi i metodi per accertare il valore di avviamento

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4931 del 27 marzo 2012, conferma la legittimità del criterio utilizzato dall'Agenzia delle entrate per determinare il valore di avviamento in caso di cessione d'azienda. Mancando questo, nella compravendita di un'azienda le Entrate procedevano all'accertamento per determinare il valore ai fini dell'imposta di registro ex articolo 51, comma 4, del DPR n. 131/1986 e non seguendo gli appositi criteri - stabiliti dall'articolo 2, comma 4, del DPR n. 460/1996 - previsti per le società ai fini della determinazione del valore di avviamento, in caso di accertamento con adesione.

Secondo la Corte, quanto fissato dal DPR n. 460/1996 fornisce indicazioni minime per gli Uffici in sede di accertamento con adesione. L'Amministrazione può utilizzare tutte le metodologie lecite per la rettifica del valore, con l'unica condizione di addurre tutti gli elementi indiziari che hanno portato alla determinazione.