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E’ la donna a decidere sull’aborto

Con ordinanza n. 196 depositata il 19 luglio 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Spoleto relativamente all’articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), per asserito contrasto con gli articoli 2, 32, primo comma, 11 e 117 della Costituzione.

I giudici umbri, in particolare, avevano ritenuto la disposizione di specie in contrasto con la Costituzione nella parte in cui prevede la facoltà della donna, in presenza delle condizioni ivi stabilite, di procedere volontariamente alla interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento. La vicenda da cui il Tribunale di Spoleto aveva preso le mosse era quella di una minorenne, intenzionata a interrompere la gravidanza senza informare i genitori.

Il provvedimento di “autorizzazione a decidere” chiesto al giudice tutelare – spiega la Consulta – “ha contenuto unicamente di integrazione, della volontà della minorenne, per i vincoli gravanti sulla sua capacità d’agire”. Per il resto, la decisione relativa all'interruzione della gravidanza spetta solo alla donna.

Ed infatti, al giudice tutelare "in tutti i casi in cui l'assenso dei genitori o degli esercenti la tutela non sia o non possa essere espresso” spetta il compito di autorizzazione a decidere, “un compito che non può configurarsi come potestà co-decisionale, la decisione essendo rimessa soltanto alla responsabilità della donna".