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Grandi imprese, risposte verificate

L’agenzia delle Entrate ha rilasciato la circolare n. 5/E in data 24 febbraio, con l’intento di fornire chiarimenti in merito alle recenti modifiche che sono state introdotte in tema di interpello dal Dl anti-crisi. La circolare specifica che per le imprese di grandi dimensioni, cioè con volume d’affari o ricavi non inferiore a 300milioni di euro, l’articolo 27 del Dl 185/2008 ha previsto particolari attenzioni. Nello specifico, si prevedono tre tipi di interpello: quello ordinario da Statuto del contribuente, quello antielusivo e l’interpello disapplicativo. Si puntualizza che l’intervento operato con il decreto anti-crisi è finalizzato all’ "uniformazione" della competenza alla trattazione delle varie forme di interpello, per le quali si considera valida solo la procedura prevista per l’interpello antielusivo, mentre continuano a trovare applicazione gli altri profili procedurali delle diverse forme di interpello. L’istanza, infatti, dovrà essere rivolta all’agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, e indirizzata alla Direzione regionale della stessa Agenzia competente. Per gli eventuali interpelli ordinari (articolo 11 Statuto) rimane fermo che la risposta dovrà essere data entro 120 giorni. Inoltre, la norma del decreto anti-crisi dispone che per le imprese che presentano istanza di interpello “verrà puntualmente verificato il rispetto della soluzione interpretativa oggetto di risposta”. Ciò significa attribuire alla risposta un significato surrettiziamente vincolante. Per quanto riguarda l’interpello antielusivo, non solo per le imprese di grandi dimensioni - in relazione alle modifiche apportate dal Dl 185/08 – si rileva che le correzioni si devono a seguito della soppressione del Comitato consultivo. La mancata risposta entro 60 giorni dalla richiesta da parte del Comitato e decorsi altri 60 giorni dalla formale diffida ad adempiere del contribuente equivaleva al silenzio-assenso. Il meccanismo è divenuto inoperante a causa dell’abrogazione del Comitato stesso; perciò la nuova disposizione sancisce che la mancata comunicazione del parere da parte dell’Agenzia entro 120 giorni e dopo altri 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente determina il silenzio assenso. La circolare n. 5/E/2009 specifica che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalle istanze presentate dal 29 novembre 2008 e anche alle istanze presentate prima e per le quali non era scaduto il “vecchio” termine di sessanta giorni per la risposta dal parte dell’Amministrazione.