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Libro unico del lavoro e prospetto paga, le sanzioni

Libro unico del lavoro e prospetto paga, le sanzioni

Importanti novità per le aziende ed i consulenti del lavoro sono giunte da parte del Ministero del Lavoro con la circolare n. 23/2011 relativamente all’impianto sanzionatorio su libro unico del lavoro (LUL) e prospetto paga. In prima analisi, il Ministero ha confermato che, sia per i casi di omessa o infedele registrazione che per tardività delle registrazioni sul libro unico del lavoro, l’ispettore dovrà applicare tante sanzioni quanti sono i periodi di paga interessati. Tali sanzioni saranno differenziate in base al numero di lavoratori interessati, con discrimine alle 10 unità. L’azienda sarà, però, ammessa, in sede di ordinanza ingiunzione, a pagare la sanzione più grave, aumentata fino al triplo (c.d. cumulo giuridico) in luogo di tante sanzioni quanti sono i periodi interessati.

Il secondo punto preso in analisi riguarda, invece, l’obbligo di consegna del prospetto paga al proprio personale dipendente. Il Ministero evidenzia come, ad oggi, sia possibile per l’azienda consegnare copia del LUL in luogo del prospetto paga, con l’unica esclusione della parte relativa alle presenze. In tal caso, quindi, vista l’unicità dell’atto, l’unica sanzione applicabile sarà quella relativa al LUL stesso, mentre sino ad oggi si è sempre prospettata l’applicazione di entrambi i profili sanzionatori.

Nel caso, invece, di aziende che per prassi aziendale consegnino al lavoratore un prospetto paga differente e ben delineato, l’organo di vigilanza sarà tenuto a comminare le sanzioni previste da entrambi i profili sanzionatori. Anche in questo caso si conferma l’impianto sanzionatorio previsto per il LUL. Relativamente al prospetto paga, invece, il Ministero apre ad una lettura della normativa per cui, nel caso in cui ci sia una condotta continuata relativa sia ad omessa o inesatta che di mancata o ritardata registrazione, tale comportamento andrà letto con unicità, comminando quindi una sola sanzione per ogni lavoratore in luogo di una sanzione per ogni lavoratore per ogni mese interessato. Anche in tale caso sarà poi possibile essere ammessi all’utilizzo del c.d. cumulo giuridico, andando, quindi, a pagare la sanzione più grave, aumentata sino al triplo.

Appare, quindi, chiaro e ampiamente condivisibile l’intento di individuare una prassi sanzionatoria che vada a punire in modo puntuale i comportamenti illeciti individuati senza, per contro, appesantire la situazione finanziaria delle aziende con una doppia imposizione.


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