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Corresponsione mensile del tfr trattandolo come anticipazione

Fondazione Studi risponde al quesito.

Quesito: Anticipazione mensile TFR

Del: 29 marzo 2012

Quesito

E’ possibile, su richiesta del lavoratore, corrispondere mensilmente la quota di trattamento di fine rapporto maturata nel mese, trattandola quale anticipazione su Tfr?

Risposta

Con sentenza n. 4133 del 22 febbraio 2007 la Corte di Cassazione sez. Lavoro ha affermato che mentre è inderogabile la disciplina contenuta nell’art. 2120 codice civile in merito alle modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR), è liberamente derogabile la disciplina delle anticipazioni del TFR. Secondo la Corte le parti possono prevedere ipotesi di anticipazione diverse da quelle contenute nell’art. 2120, commi da 6 ad 11.

Pertanto in materia di anticipazioni del TFR sono ammissibili, sia a livello collettivo che a livello individuale, condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Autorevole dottrina commentando la sentenza della Corte di Cassazione n. 15813/2002 ha affermato: “ La disciplina delle anticipazioni conferma in pieno questa funzione dell’istituto, consentendo l’utilizzo dell’accantonamento in corso di rapporto solo per esigenze eccezioni, da fronteggiare appunto col risparmio, quali l’acquisto della prima casa o spese sanitarie straordinarie. In questo contesto l’apertura all’autonomia collettiva e individuale in tema di anticipazioni (art. 2120, ult. Comma, c.c.) non può essere intesa quale facoltà di vanificare la funzione dell’istituto, come avrebbe se si ammettesse il trasferimento del TFR nella busta paga mensile, correttamente, seppur apoditticamente, escluso dalla sentenza in epigrafe (A. Vallebona Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 30 novembre 2003).

Solo recentemente, si è avuta una’apertura all’erogazione mensile del TFR, in particolare la si trova nel decreto ministeriale attuativo del normativa sul Fondo Tesoreria, emanato in data 30 gennaio 2007, dove è stabilito all'art 1, c. 8, che l'obbligo di conferimento del «contributo» non ricorre con riferimento «ai lavoratori per i quali i Ccnl prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di Tfr ovvero l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi».

Pertanto, a parere dello scrivente, la sentenza della Corte di cassazione n. 4133 del 22 febbraio 2007 pur ammettendo la possibilità di derogare la normativa sull’anticipazione del TFR, non si spinge oltre, in quanto andrebbe ad vanificare il fine del TFR.