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Condominio: l'approvazione di singole partite deve essere specifica

Con sentenza n. 10153 depositata il 9 maggio 2011, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un condominio avverso la decisione con cui la Corte d'appello di Roma lo aveva condannato al pagamento, in favore dell'amministratore di condominio, del credito che quest'ultimo aveva reclamato in via monitoria.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, il fatto che l'assemblea di condominio avesse approvato un rendiconto in cui emergevano delle poste in passivo non comportava che vi fosse un corrispondente credito da parte dell'amministratore; ed infatti – si legge nel testo della decisione - “l'approvazione del rendiconto ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle sole poste passive specificamente indicate. Pertanto, l'approvazione di un rendiconto di cassa che presenti un disavanzo tra uscite ed entrate non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall'amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l'importo corrispondente”. Ed infatti, l'amministratore poteva aver anche utilizzato altrui provviste.

In definitiva, come la contestazione, “anche l'approvazione di singole partite deve essere specifica, cioè formare oggetto di espresso esame e di altrettanto manifesta dichiarazione di volontà da parte dell'assemblea di fare proprie le risultanze del rendiconto”.



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