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L’abbandono del tetto e` reato se, senza giustificazione, comporta sottrazione agli obblighi matrimoniali

E’ stata annullata da parte della Corte di Cassazione – sentenza n. 12310 del 2 aprile 2012 – la condanna per il reato di abbandono ingiustificato del domicilio coniugale impartita dai giudici di merito nei confronti di una donna russa che si era allontanata dal tetto coniugale.

Secondo la Suprema corte, in particolare, la fattispecie contestata poteva dirsi integrata solo se e quando, in assenza di alcuna giustificazione, “il contegno del soggetto agente si traduca in un'effettiva sottrazione agli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti del coniuge «abbandonato»”. E di tale sottrazione, nella specie, non era stata data alcuna prova né nell'impugnata sentenza di appello, né in quella di primo grado.