Sei in: Altro

Liti fiscali e definizione degli obblighi contributivi connessi: evitare ulteriori contenziosi.

Sul sito del Cno il vademecum operativo


Liti fiscali senza segreti



Il profilo previdenziale, interno alla chiusura delle liti pendenti, è un aspetto che deve trovare una soluzione ufficiale da parte dell'Amministrazione. È di questo avviso la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro. La circolare esplicativa della Fondazione è presente sul sito www.consulentidellavoro.it

QUESITO

Si chiede di sapere se aderendo alla definizione delle liti fiscali pendenti è possibile definire anche gli obblighi contributivi ad esse connessi.

PARERE


L'istituto delle liti fiscali pendenti è stato introdotto dall'articolo 39, comma 12, del decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111. L'Agenzia delle entrate ha illustrato la nuova disposizione con la circolare n. 48/2011. La Fondazione Studi, con la circolare n. 5 del 7 novembre 2011, senza ripercorrere le disposizioni già oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate, ha evidenziato alcune criticità contenute nella norma tra cui quella relativa agli effetti previdenziali del provvedimento.
Sotto il profilo letterale, come rappresentato anche nella circolare n. 5/2011, è di tutta evidenza che l'aspetto contributivo non può rientrare nella definizione di «liti fiscali». Altro aspetto, tuttavia, è la criticità che tale interpretazione rigorosa genera nell'ambito del procedimento dal momento che la componente contributiva è calcolata, come noto, sul maggior imponibile fiscale oggetto di definizione. Il diverso trattamento fiscale e previdenziale avrebbe la conseguenza di far proseguire il contenzioso per gli aspetti contributivi. Per questo motivo la Fondazione ha sostenuto che il profilo previdenziale è un aspetto che deve trovare una soluzione ufficiale da parte dell'Amministrazione, al fine di non disattendere l'obiettivo della norma che espressamente prevede il fine «di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento».



QUESITO

Si chiede di sapere se aderendo alla legge sulla definizione delle liti fiscali pendenti è possibile definire anche gli obblighi contributivi ad esse connessi.

PARERE

L’istituto delle liti fiscali pendenti è stato introdotto dall’articolo 39, comma 12, del decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111. La Fondazione Studi, nella circolare n. 5 del 7 novembre 2011, ha evidenziato alcune criticità contenute nella norma tra cui quella relativa agli effetti previdenziali del provvedimento. In particolare, è stato sostenuto nella circolare che il profilo previdenziale è un aspetto ancora non risolto che merita una soluzione da parte dell’amministrazione finanziaria al fine di evitare ulteriori contenziosi. Sotto il profilo letterale, è di tutta evidenza che l’aspetto contributivo non può rientrare nella definizione di “tributi” richiamati dalla norma con la conseguenza che gli stessi non entrano nel valore della lite e non possono essere definiti. Certamente, però, l’Amministrazione potrebbe prendere in considerazione l’eventuale definizione anche di questa componente della lite sulla base di argomentazioni logico sistematiche. Infatti, la componente contributiva è calcolata sul maggior imponibile fiscale oggetto di definizione: considerato che la lite a tutti gli effetti viene definitiva, ne potrebbe conseguire che viene meno la base di calcolo su cui applicare il contributo e la relativa sanzione.
Come chiarito dalla circolare n. 5/2011 della Fondazione Studi, indubbiamente tale soluzione presta il fianco ad una critica concettuale; vale a dire che il contribuente ottiene in questo caso l’automatica sanatoria dei contributi senza nulla versare. In attesa del necessario chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate si ribadisce che se l’obiettivo riconosciuto alla norma di definizione delle liti pendenti è quello di decongestionare le Commissioni tributarie, non si vede come questo possa raggiungersi se la lite debba inevitabilmente proseguire sino al raggiungimento del giudicato (fiscale) per comprendere la sorte della parte contributiva.




www.studiogiammarrusti.it