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Iscrizione a ruolo entro dieci giorni dalla prima notifica in caso di piu` destinatari

Con sentenza depositata il 18 maggio 2011, la n. 10864, le Sezioni unite civili di Cassazione hanno ribadito che, nelle ipotesi in cui la notificazione dell'atto debba essere effettuata nei confronti di più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l'attore o l'appellante devono costituirsi, decorre dalla prima notificazione e non dall'ultima.

Sulla base di detto principio, il Collegio di legittimità ha rigettato il ricorso presentato da un uomo che si era opposto alla declaratoria di tardività della iscrizione a ruolo di un atto di appello che lo stesso aveva provveduto a notificare a più parti. Lo stesso, infatti, si era costituito oltre dieci giorni dalla data da cui risultava la prima notifica.

Per la Cassazione, la tardività della costituzione dell'appellante non poteva ritenersi sanata dalla tempestiva costituzione dell'appellato, posto che nel giudizio di appello non potevano ritenersi valere le corrispondenti regole del giudizio di primo grado di cui all'articolo 171 del Codice di procedura civile. La mancata costituzione in termini dell'appellante aveva determinato, automaticamente, l'improcedibilità dell'appello.


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