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Deducibilita` perdite

L’art. 33 del D.L. 83/2012 stabilisce regole certe per la deduzione fiscale di perdite su crediti di modico valore che non giustifichino azioni di recupero (che potrebbero avere esiti antieconomici).
Il credito di modesta entita` e` deducibile dal reddito se sono trascorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entita` se di importo:

  • non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu` rilevante dimensione (fatturato superiore ai 100 milioni di euro);
  • non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

Il decorso dei sei mesi, secondo l’orientamento prevalente in dottrina, dovrebbe rappresentare il primo momento a partire dal quale l`impresa creditrice, imputando la perdita a conto economico, ottiene il diritto alla deduzione.