Sei in: Altro

Esenzione imu enti no

Con due risoluzioni del 4 marzo 2013, il ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce ulteriori chiarimenti in tema di esenzione dall’Imu per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, anche ecclesiastici.

Nella risoluzione 3/DF/2013, si precisa che il termine per l’adeguamento dello statuto degli enti non commerciali ai requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali richiesti per il diritto all'esenzione, fissato con l'articolo 7 del regolamento n. 200 del 19 novembre 2012 al 31 dicembre 2012, non è perentorio.

Infatti, la norma non specifica espressamente che il termine sia perentorio e non prevede sanzioni nel caso di inosservanza dell'adempimento in questione nei tempi stabiliti. È perentorio il termine del 31 dicembre 2012 solo per la scrittura privata in cui è sottoscritto che si provvederà all’adeguamento all’articolo 3 del regolamento citato. Tra l’altro, il regolamento n. 200/2012 è stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” il 23 novembre 2012: troppo tardi per ottemperare ad un adempimento che può essere complesso per l’eventuale coinvolgimento nella redazione di organi esterni all’ente. Con il documento si offrono anche delucidazioni sui requisiti richiesti per il beneficio.

Nella risoluzione 4/DF/2013, si spiega che è esente dall’Imu l'immobile posseduto dall'ente non commerciale utilizzato da un altro ente no profit in comodato d’uso gratuito per lo svolgimento di attività “con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. Questa affermazione rappresenta una novità rispetto a quanto stabilito per la vecchia Ici dalla giurisprudenza consolidata, che stabiliva il diritto all'esenzione solo se l'immobile posseduto dall'ente non commerciale veniva utilizzato direttamente dallo stesso.

Nella risoluzione del 4 marzo è anche ribadito che, al contrario, se l’immobile del soggetto passivo no profit è dato in locazione a un ente non commerciale che esercita una delle attività agevolate, l’esenzione è persa, poiché dalla locazione si ricava un reddito (capacità contributiva del soggetto passivo).