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La tossicodipendenza non costituisce, di per se`, indizio di malattia mentale


E' stato rigettato dai giudici di Cassazione – sentenza n. 17305 del 5 maggio 2011 – il ricorso proposto dalla difesa di un uomo tossicodipendente condannato dai giudici di merito per i delitti di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il ricorrente, in particolare, lamentava che nei suoi confronti i giudici di appello non avessero tenuto in considerazione la circostanza di una permanente alterazione dei processi intellettivi, assimilabile alla malattia mentale ex articolo 89 Codice penale.

I giudici di Cassazione, tuttavia, hanno condiviso i rilievi mossi dai precedenti giudicanti, secondo cui il comportamento violento dell'imputato era da considerare come determinato da un contingente stato di agitazione da crisi di astinenza, in assenza di “psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti”.

Ed infatti – precisa la Corte - lo stato di tossicodipendenza non costituisce, di per sé, indizio di malattia mentale o di alterazione psichica. L'alterazione mentale o disagio psichico rilevante agli effetti di cui agli articoli 88 e 89 del Codice penale, difatti, si ha solo in quegli stati di grave intossicazione da sostanze stupefacenti che sono in grado di determinare “un vero e proprio stato patologico psicofisico dell'imputato, incidendo profondamente sui processi intellettivi o volitivi di quest'ultimo”. E “per escludere l'imputabilità”, - si legge altresì nel testo della decisione - l'intossicazione da sostanze stupefacenti non solo deve essere cronica, ma “deve produrre un'alterazione psichica permanente, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie e disagi che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti”.

Nella vicenda in oggetto, in definitiva, nonostante fosse stata provata l'esistenza di una crisi di astinenza, difettava comunque la prova di una realtà di cronica intossicazione o comunque di un disagio psichico capace di indurre una infermità di mente grandemente efficace sulla funzionalità dell'intendere e/o di volere.


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