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I compensi agli amministratori non sono sindacabili dal fisco

I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI NON SONO SINDACABILI DAL FISCO



La Corte di Cassazione – sentenza 28595 depositata il 2 dicembre 2008 – si sofferma sulla questione della deducibilità degli importi pagati agli amministratori di società aggiungendo che la congruità dei compensi agli stessi non è oggetto di valutazione da parte del Fisco. In passato, la Corte aveva più volte affermato che in presenza di compensi stabiliti in misura eccessiva rispetto ad un valore congruo per dimensione e redditività dell’impresa, il Fisco poteva disconoscere la deducibilità di una parte di questo costo, in virtù del venir meno del requisito dell’inerenza all’attività dell’impresa (art. 109 Tuir). Il tutto anche con la possibilità di accertamenti da parte dell’ufficio. Con la sentenza 6599/2002, la Cassazione riconosce che il Tuir non stabilisce alcun parametro di riferimento per la deduzione dei compensi agli amministratori, affermando per la priva volta il principio dell’insindacabilità dell’importo di questi costi da parte dell’Amministrazione finanziaria. Questo nuovo orientamento ha trovato conferme in alcune pronunce successive, fino a quella depositata in data 2 dicembre scorso. Con la sentenza in oggetto, i giudici di legittimità hanno ribadito che il Fisco non ha potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori di società, tanto che questi compensi sono comunque deducibili dal reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui sono pagati.