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Senza mercato locale il fisco applica la cfc

Con un documento di prassi, la risoluzione n. 427/E del 2008, l’agenzia delle Entrate ha puntualizzato i requisiti che integrano il presupposto dell’effettiva attività, necessaria per la disapplicazione delle regole in materia di società estere partecipate, cosiddetta disciplina Cfc (articolo 167 del Tuir). Secondo l’Agenzia è necessaria la presenza di un mercato di sbocco locale per dimostrare il “radicamento” dell’attività e, alla luce dei nuovi orientamenti di fonte comunitaria, non può più sostenersi che ai fini del radicamento della controllata estera nel territorio ospitante sia sufficiente la semplice disponibilità in loco di una struttura organizzativa. In tal modo, però, il Fisco ha offerto una interpretazione diversa da quella di precedenti interpelli, con il rischio di generare grande preoccupazione. La nuova versione interpretativa offerta è motivata dalle Entrate sulla base di una decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2007, che ha censurato come aiuti di Stato le disposizioni elvetiche che accordano regimi fiscali favorevoli a società che derivano i propri proventi da fonte estera. Inoltre, l’Agenzia rinvia anche a una decisione della Corte Ce sul radicamento di una società in un Paese ospitante. Così, la conclusione del Fisco è che nel caso specifico della Svizzera, l’esistenza di una struttura organizzativa in loco non è condizione di per sé sufficiente a dimostrare il radicamento, occorre infatti che l’attività abbia anche un mercato di sbocco locale. Inoltre, la normativa Cfc può essere disapplicata fornendo la dimostrazione che la partecipata svolge “un’effettiva attività industriale e commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede”.