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Lavori usuranti, nuove comunicazioni dai datori


La nuova norma sui lavori usuranti (Dlgs di riforma del pensionamento) prevede che il datore di lavoro, anche per il tramite del proprio consulente del lavoro (e soggetti indicati dalla legge n. 12/1979), comunichi, esclusivamente per via telematica, alla DPL e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così definiti:

1) lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Un secondo nuovo obbligo interessa i datori che svolgono le lavorazioni con voci di tariffa INAIL per specifiche attività impegnati all'interno di processi produttivi in serie (vedi tabella contenuta nella norma). Essi sono tenuti a darne comunicazione alla DPL e ai competenti istituti previdenziali entro 30 giorni dall'inizio delle predette attività.

La norma attende la pubblicazione in GU



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