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Violazione dei marchi e responsabilita` dell'operatore economico online


Con sentenza del 12 luglio 2011, pronunciata con riferimento alla causa n. C-324/09, la Corte di giustizia ha spiegato che il titolare di un marchio registrato in uno Stato membro dell'Unione o un marchio comunitario e non commercializzati precedentemente nello Spazio economico europeo o, nel caso di marchio comunitario, non commercializzati precedentemente nell'Unione, possono opporsi alla vendita, all'offerta o pubblicità dei relativi prodotti da parte di un operatore economico online e senza il consenso del titolare di detto marchio, in forza delle norme di cui all'articolo 5 della direttiva 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo del 12 maggio 1992 o all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.

La vicenda esaminata dai giudici europei riguardava la causa attivata da L'Oréal contro eBay, accusata di essere coinvolta in diverse violazioni del diritto dei marchi commesse dagli utenti del sito web.


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