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Revoca dell’appalto pe

Con sentenza n. 1332 del 5 marzo 2013, il Consiglio di stato, ribaltando una decisione del Tar di Napoli, ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui la Asl della Campania aveva disposto la revoca della aggiudicazione provvisoria di una gara di appalto ad una società cooperativa “per irregolarità fiscale”.

La società, in particolare, alla data di presentazione delle offerte, risultava essere stata ammessa al pagamento rateale di alcune cartelle emesse a suo carico. Successivamente, aveva posto in essere una transazione fiscale con l'Amministrazione finanziaria.

Tuttavia, mentre per il Tar, la rateizzazione, così come la stipula dell’accordo di ristrutturazione, avrebbero fatto estinguere la situazione di debito tributario “ponendo il debitore nella condizione di non potere più essere considerato un soggetto che aveva commesso violazioni di natura fiscale definitivamente accertate”, il Collegio amministrativo ha, per contro, evidenziato come la società non poteva sicuramente essere considerata adempiente rispetto agli obblighi di natura fiscale di cui all’articolo 38 lettera g) del Codice degli appalti.

Ed infatti, prendendo a riferimento la relazione depositata dall’agenzia delle Entrate in sede istruttoria, era emerso che il presupposto della rateizzazione e della transazione risiedeva proprio nella definitività degli accertamenti compiuti per i quali erano stati irrogate sanzioni e calcolati interessi per debiti con l’erario pacificamente ammessi dalla società. In ogni caso, pur dopo la rateizzazione e la transazione, la società non è stata in grado di far fronte a nessuna della obbligazioni assunte. Ne conseguiva la sopravvenuta inefficacia di ciascuno degli accordi concordati con l’erario.

In definitiva – si legge nel testo della decisione - era evidente lo stato di indiscutibile assoluta irregolarità in cui si trovava la società al momento della presentazione dell’offerta.