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INTERVALLI DI TEMPO PER SUCCESSIONE DI CONTRATTI A TERMINE

La Riforma del Lavoro (art. 1 comma 9 lett. g della legge 92/2012) e il Decreto Sviluppo (D. L. n. 83/2012 convertito in L. 134/2012) hannoinnovato le disposizioni relative agli intervalli minimi di tempo da rispettare in caso di successione di contratti a tempo determinato e alle particolari fattispecie in cui questi intervalli possono essere ridotti. Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 27/2012, ha fornito chiarimenti circa la tematica del cd. periodo di "stop & go" tra contratti a tempo determinato, conseguenti alle modifiche introdotte.

Più recenti interpretazioni ministeriali sono state infine fornite a fronte dell` Istanza di Interpello n. 37 del 22 novembre 2012 proposta da Federalberghi, in merito alla corretta applicazione delle nuove disposizioni e delle relative deroghe.

Al fine di evitare abusi e utilizzi distorti dell’istituto del contratto a tempo determinato, oltre ad aver confermato una durata massima complessiva di 36 mesi, il legislatore ha stabilito che, nel caso di più contratti a termine consecutivi tra le parti, tra un contratto e l’altro debba intercorrere un intervallo minimo di tempo, pena l’immediata conversione a tempo indeterminato del secondo rapporto di lavoro ovvero, nel caso in cui i due contratti a termine si susseguano senza nessun intervallo temporale, la conversione ab origine .

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