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Esenti da iva i corsi per mediatori professionisti


L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 47 del 18/04/2011 chiarisce il corretto trattamento fiscale delle attività formative organizzate nel campo della mediazione civile.

In particolare L’Agenzia delle Entrate ricorda che non scontano l’imposta sul valore aggiunto le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e, più in generale, tutte le attività didattiche, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus. Per istituti e scuole però non si intendono soltanto gli organismi scolastici in senso stretto, ma tutti gli enti che a trecentosessanta gradi operano nel settore della formazione, purché lo Stato riconosca la loro finalità didattica. Una definizione che comprende anche i corsi di formazione per mediatori organizzati dagli enti di formazione autorizzati dal Ministero della Giustizia e, dunque, sottoposti al suo controllo e alla sua vigilanza.

Testo della risoluzione




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