Sei in: Altro

Contratti collettivi e loro inosservanza

L'accertamento da parte degli ispettori di inosservanze ai contratti collettivi (di ogni livello) non determina l'applicazione di sanzioni pecuniarie, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge. In tali casi, tuttavia, l'ispettore può applicare la diffida accertativa mediante cui imporre al datore di lavoro di corrispondere al lavoratore le somme retributive non erogate. Lo precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. 21/2009.

Il ministero, preliminarmente, conferma che l'ambito dell'attività di controllo riguarda anche la contrattazione collettiva, e che tale competenza non si limita al livello nazionale, ma comprende pure il secondo livello di contrattazione (territoriale o aziendale).

Quindi precisa che l'eventuale accertamento, da parte del personale ispettivo, di inosservanze ai precetti contrattuali collettivi, non determina in linea di massima l'applicazione di sanzioni amministrative, salve talune ipotesi individuate esplicitamente dalla legge (per esempio la violazione dell'articolo 5 del dlgs n 66/2003, in base alla quale «il lavoro straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro», che è punita con una somma da euro 25 a euro 154) e salva l'inosservanza di contratti collettivi erga omnes, di cui alla cosiddetta legge Vigorelli (la n. 741/1959).

In queste ipotesi, dunque, trova applicazione l'istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali (disciplinata dall'articolo 12 del dlgs n. 124/2004), mediante la quale l'ispettore diffida (appunto) il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le somme che risultino accertate quali crediti retributivi derivanti dalla corretta applicazione dei Ccnl. Il ministero, inoltre, ricorda che la vigilanza può concentrarsi anche sulla corretta determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione.
Interpello n. 21/2009