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La detassazione dei premi di produttivita’ e gli sgravi contributivi

Con il Parere n. 8 del 4 aprile 2011 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in materia di detassazione ha affrontato il problema relativo alla necessaria sussistenza del contratto collettivo di secondo livello per il godimento del beneficio fiscale della detassazione al 10 % delle somme erogate ai dipendenti correlate ad incrementi della produttività ed in attuazione del contratto stesso: in particolare si sottolinea l’importanza dell’intervenuta Circolare 3/E dell’Agenzia delle Entrate che ha fornito chiarimenti in relazione alle modalità di fruizione del beneficio fiscale e l‘inciso secondo cui non necessariamente l’accordo di secondo livello deve sussistere in una particolare forma ma dispone anche semplicemente la sussistenza di un accordo tra le parti anche non formalizzato.


Le due disposizioni che hanno regolamentato la detassazione dei premi di produttività per l’anno 2011, e quindi l’art. 53, comma 1, della legge n. 122/2010 e l’art. 1, comma 47 della legge n. 220/2010, hanno creato una serie di problemi interpretativi agli occhi degli operatori che soltanto l’intervento della citata Circolare 3/E, a firma congiunta dell’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è riuscita a dipanare.

L’art. 53 della legge 122/2010 aveva demandato ad un successivo D.M. applicativo del Ministero del Lavoro le modalità di attuazione della nuova disciplina, mentre il successivo art., comma 47 della “legge di stabilità” ha provveduto a spostare al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale risulta possibile applicare la disciplina vigente nel 2010 e quindi applicare il beneficio fiscale.

In particolare la disposizione dell’art. 53 dispone che “nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”, sono detassate al 10%.

Per quanto concerne il periodo di imposta 2011 tale art. 53 ha previsto altresì l’applicazione del regime d’imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore di lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all’importo di 40.000 euro; si ritiene che nel suddetto limite di 40.000 euro debbano essere comprese anche le somme assoggettate nel 2010 all’imposta sostitutiva; si considera poi che pur in assenza di una norma di richiamo alla facoltà concessa al lavoratore di rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva, l’opzione deve ritenersi applicabile anche al periodo di imposta 2011: a seguito, quindi, della scelta operata dal lavoratore, l’importo delle somme ritenute teoricamente agevolabili concorreranno alla formazione del reddito complessivo e sarà assoggettato a tassazione ordinaria.

La norma di proroga nell’innalzare da 35.000 euro a 40.000 euro il limite reddituale dell’anno precedente previsto per beneficiare dell’agevolazione ha nel contempo ristretto l’ambito oggettivo della disposizione limitandolo alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Il primo dato di rilievo che emerge confrontando la regolamentazione del 2011 rispetto a quella degli anni precedenti è la circostanza dell’inesistenza di particolari oneri formali da cui discenda obbligatoriamente il riconoscimento della detassazione. E’ in sostanza il datore di lavoro privato che giudica determinate prestazioni come finalizzate alla produttività, alla qualità, al miglioramento del servizio o all’efficienza della prestazione.

La condizione necessaria per l’operatività del beneficio fiscale è che le somme in questione siano erogate in attuazione di contratti collettivi territoriali o aziendali, escludendo, quindi, dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o CCNL ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.

Secondo il citato Parere n. 8/2011 delle Fondazione Studi Consulenti del Lavoro è possibile che tali contratti collettivi territoriali o aziendali possano essere conclusi non all’inizio del 2011 ma anche nel corso dell’anno: in tali ipotesi non si pongono problemi particolari in relazione all’applicabilità o meno del beneficio fiscale dal momento che tali contratti hanno la facoltà di stabilire in maniera convenzionale il periodo di vigenza, prevedendo all’occorrenza anche delle clausole di retroattività. Ciò che però rileva nella prassi aziendale non è l’efficacia convenzionale del contratto collettivo ma l’interpretazione delle disposizioni di legge che stabiliscono i presupposti per la concessione del beneficio. La norma facendo riferimento a tutte le somme erogate “in attuazione di quanto previsto” dai contratti collettivi non va limitare di fatto l’efficacia del beneficio al periodo successivo alla stipulazione del contratto collettivo, ma si rimette alle previsioni delle parti sociali. In tale ottica l’8 marzo 2011, La Confindustria e Cgil, Cisl e Uil a livello nazionale hanno sottoscritto una sorta di accordo quadro in base al quale tutte le voci incentivanti individuate dalle varie contrattazioni nazionali dovranno essere richiamate negli accordi territoriali con validità per l’anno 2011, sì da poter applicare la tassazione al 10% (da valere ai fini IRPEF e delle addizionali comunali e regionali): l’intesa, quindi, nel recepire il contenuto dei contratti nazionali con decorrenza dall’inizio del 2011, fa sì che si producano tali effetti anche per il passato.

Per quanto riguarda la forma e il contenuto degli accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, in applicazione del principio generale di libertà di forma non esiste alcun onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttivita’ accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare. Nel caso della detassazione, posto che essa non consegue ad una previa istanza e a una ammissione allo sgravio – come invece accade per la decontribuzione, anche in virtù delle risorse stanziate e, di conseguenza, anche della necessità di tener conto della priorità delle domande – la necessità di un previo accordo collettivo va letto in senso ampio, nella accezione cioè del diritto comune dei contratti, sopra ricordata, e quindi ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva è condizione sufficiente l’attestazione, da parte datoriale nel CUD, che:

- le somme, così come per gli anni 2008-2010 secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono correlate a incrementi di produttività, qualità redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale,

- e che tali somme siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornirne prova.

Su quest’ultimo punto va chiarito che nel caso di controllo da parte degli organi a ciò preposti, il datore di lavoro è tenuto a dimostrare la sussistenza dell’accordo o contratto collettivo di secondo livello: questo fa sì che la forma scritta sia di gran lunga preferita, sicché la possibilità di un accordo sindacale non scritto e non formalizzato va visto con estrema cautela.

Nulla vieta comunque la stipulazione di appositi accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali (nella ampia accezione sopra ricordata) che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento al fine di mantenere l’operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura. Così come nulla vieta, sempre al fine di rendere operativa la misura, la stipulazione di appositi accordi territoriali quadro o aziendali che disciplinino la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc…

Si deve altresì considerare che tali importi sono assoggettabili all’imposta sostitutiva anche sul solo presupposto che essi siano stati corrisposti in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali che prevedano modalità di organizzazione del lavoro che siano, in base ad una valutazione da parte datoriale, tali da perseguire una maggiore produttività e competitività aziendale, senza che espressamente ci sia un riferimento all’interno di tali accordi che le somme così erogate sono improntate alla produttività.

In definitiva, poiché la legge fa espresso riferimento alle somme erogate “in attuazione” della contrattazione di secondo livello, e questa, mediante il citato accordo quadro, chiarisce la volontà delle parti di utilizzare il beneficio fiscale per tutto il 2011 (recependo da tale data le disposizioni dei contratti nazionali), tutte le erogazioni intervenute nell’anno si devono considerare in attuazione di essa, e quindi godono del beneficio fiscale.

Quanto, invece, ai principali istituti che possono dare luogo all’applicazione della misura in quanto riconducibili di incrementi della produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa si segnala:

· LAVORO STRAORDINARIO

è detassabile tutta la retribuzione relativa ala lavoro straordinario e quindi la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione settante per le ore straordinarie a condizione che sia riconducibile ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

· LAVORO A TEMPO PARZIALE

è detassabile l’intero compenso per lavoro supplementare e quindi il lavoro reso oltre l’orario concordato, ma nei limiti dell’orario a tempo pieno;

· LAVORO NOTTURNO

In base ai chiarimenti forniti in precedenza dall’Agenzia delle Entrate, le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario possono essere detassate qualora siano comunque collegabili a incrementi della produttività, di competitività dell’impresa o ad altri elementi connessi all’andamento economico dell’impresa. Pertanto è opportuno precisare che in caso di attività imprenditoriale che, per la sua stessa natura, venga svolta in orario notturno (es. panificazione, locali notturni, ecc..), le somme relative al lavoro notturno non possono essere detassate in quanto non danno vita ad alcun incremento di produttività. Il regime di detassazione si rivolge non soltanto alle indennità o alle maggiorazioni erogate per lavoro notturno, ma anche al compenso ordinario corrisposto per la prestazione lavorativa svolta, a prescindere che il lavoro notturno sia svolto a turni, come orario normale di lavoro ovvero come prestazioni occasionali di lavoro notturno. Ne consegue quindi che il lavoratore turnista in periodo notturno potrà usufruire dello speciale regime di detassazione in relazione all’intero compenso percepito. Il lavoratore turnista diurno, viceversa, vedrà detassate esclusivamente le sole indennità o maggiorazioni di turno.

· LAVORO FESTIVO

è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica.

Sono altresì detassabili le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.

Prima di detassare le somme legate ad incrementi di produttività, il datore di lavoro deve conoscere l’ammontare del reddito di lavoro dipendente del lavoratore dell’anno precedente: solo nel caso in cui egli sia stato l’unico sostituto d’imposta anche nell’anno precedente il problema non si pone, altrimenti è necessario che il lavoratore comunichi in forma scritta l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito in tale anno, o dichiari di non aver percepito alcun reddito.

Oltre a tale dichiarazione il datore di lavoro dovrà richiedere anche una dichiarazione che in cui si attesti l’ammontare delle somme che siano state erogate e detassate da altri datori di lavoro nel corso dell’anno.

Qualora sussistano i requisiti normativi, il sostituto d’imposta dovrà applicare automaticamente l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme detassabili, ovviamente se ritenuta più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria.

Durante le operazioni di conguaglio di fine anno il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà:

- riassoggettare ad imposta sostitutiva, per l’intero ammontare, quelle somme agevolabili e non detassate al momento dell’erogazione;

- riassoggettare a tassazione ordinaria, per l’intero ammontare, le somme detassate al momento dell’erogazione se il dipendente ha superato il limite di reddito di lavoro dipendente previsto dalla normativa o se ne fa richiesta scritta;

- tenere conto anche delle somme per incremento della produttività del lavoro erogate da diversi sostituti d’imposta, sempreché attestati in un Cud consegnatogli dal dipendente, e su queste applicare un’unica modalità di tassazione.

L’art. 1, comma 47, della legge di stabilità 2011, ha provveduto non solo a prorogare per tutto il 2011 i benefici fiscali finora trattati, ma la proroga ha interessato anche un’agevolazione contributiva: anche per il 2011 le erogazioni di emolumenti retributivi derivanti da accordi di secondo livello potranno essere oggetto di sgravio contributivo, previa presentazione di apposita istanza all’Inps, con uno stanziamento per l’anno 2011 di 650 milioni di euro.

Le regole per l’accesso allo sgravio risultano essere le seguenti:

- le retribuzioni oggetto dello sgravio sono quelle correlate a incrementi della produttività, qualità, redditività innovazione, efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

- l’ammontare complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio è fissato entro il limite massimo del 5 % della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore;

- lo sgravio contributivo per il datore di lavoro, per i contributi a proprio carico, è fissato nel 25% a differenza di quello del lavoratore che risulta pari all’intero valore della contribuzione a suo carico;

- per l’applicazione dello sgravio contributivo occorre ottenere, previa istanza dell’Inps, un’autorizzazione alla copertura.

Si considerano esclusi dall’ambito del beneficio contributivo i datori di lavoro che non sono in regola con i versamenti contributivi e qualora risulti che nell’anno di riferimento non siano state applicate ai dipendenti le vigenti disposizioni contrattuali, in termini di trattamenti economici e normativi. E’ prevista poi l’esclusione dal beneficio anche delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs 165/2001 relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva è demandata all’ARAN data la precisazione dell’art. 53 della limitata applicazione della normativa ai dipendenti del “settore privato”.

Perché il beneficio contributivo sia a tutti gli effetti operativo le aziende sono in attesa dell’emissione delle istruzioni attraverso un decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2011.

Per quanto riguarda i contenuti i contratti collettivi aziendali e territoriali dovranno:

- essere sottoscritti dal datore di lavoro ed essere depositati presso la DPL entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

- prevedere delle erogazioni incerte nel loro ammontare e nella corresponsione o che siano comunque correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

Alla data di entrata in vigore del decreto i datori di lavoro dovranno comunque inviare telematicamente all’INPS un’apposita domanda che conterrà:

- i dati identificativi dell’azienda,

- la data di sottoscrizione del contratto collettivo di secondo livello e la data del deposito presso la DPL,

- l’importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro, ovviamente, al limite massimo individuale di cui all’art. 2, commi 1 e 2(2, 25%), della retribuzione imponibile e il numero dei lavoratori beneficiari,

- l’ammontare dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite di 25%, e l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal lavoratore,

- l’indicazione dell’Ente previdenziale presso il quale sono versati i contributi pensionistici.

L’ammissione al beneficio è comunque subordinata alla presentazione della domanda all’Istituto entro un determinato termine stabilito: è ovvio che la concreta ammissione al beneficio contributivo è subordinata all’accertamento, da parte dell’Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

Studio Cassone 3