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Sicurezza del lavoro: confermate le proroghe al 16 maggio

Proroghe in tema di sicurezza del lavoro


La legge di conversione del decreto legge n. 207/08
, come era prevedibile, ha prorogato al 16 maggio dei termini in materia di sicurezza del lavoro, in particolare l’aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali previsti dal Testo Unico n.81/08. In particolare andranno segnalate le seguenti proroghe: 1°) le disposizioni in tema di valutazione dei rischi di cui agli art. 17 (obblighi del datore di lavoro non delegabili), comma1 lettera a) e 28 (valutazione dei rischi); 2°) il divieto di effettuare visite mediche in fase di preassunzione, previsto dall’art. 41 comma 3 lettera a); 3°) gli obblighi dei datori di lavoro e dirigenti previsti dall’art. 18 comma 1 lettera 2) riguardante la comunicazione all’INAIL o all’Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, ai fini statistici e informatici, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza del lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza del lavoro superiore a tre giorni. Valutazione dei rischi In tema di sicurezza del lavoro andrà ricordato che ai sensi dell’art. 17 del testo Unico in esame “ il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi”. Quanto sopra chiude definitivamente l’ipotesi che il datore di lavoro possa delegare la materia ad altre persone La norma poi di cui all’art. 28 così recita: “ La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa, e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto”.
Direttive ministeriali e sanzioni
Andrà detto che nelle imprese fino a 50 dipendenti la valutazione dei rischi dovrebbe essere effettuata con procedure standardizzate. Nelle prossime settimane il Ministero del lavoro dovrebbe rendere pubbliche le linee guide da seguire sul tema e risolvere alcuni dubbi tecnici sull’argomento (al momento in cui scrivo, 03/12/08, detta circolare non è stata resa nota). L’adempimento dei nuovi obblighi in materia di valutazione dei rischi è considerato, come detto, centrale nel nuovo assetto della sicurezza aziendale. Per le violazioni all’articolo 17, comma 1, lettera a), e all’articolo 28 sono previste a carico del datore di lavoro l’arresto da quattro a otto mesi o l’ammenda da 5mila a 15mila euro (tali obblighi, come già detto, non sono delegabili). Nei casi più gravi, riguardanti aziende che svolgono attività pericolose, che espongano i lavoratori a particolari rischi e quelle edili caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini al giorno (esempio, due imprese che occupino due lavoratori ciascuna per cinque settimane), si applica la pena dell’arresto da 6 a 18 mesi, con l’esclusione pertanto, di qualsiasi forma oblativa diretta.
Sorveglianza sanitaria
Un altro passaggio importante in tema di sicurezza del lavoro, è senza dubbio la sorveglianza medica. L’art. 41 del T.Unico disciplina gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, che deve essere attivata in tutte le imprese talchè il medico competente deve pur firmare anche lui il documento della valutazione dei rischi. Il decreto in esame prevede che il divieto di sottoporre a visite mediche in fase preassuntiva dei lavoratori parta dal 16 maggio 2009. La sorveglianza medica è effettuata dal medico competente (nominato dalla ditta con apposito atto): a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6 del testo Unico citato; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Le visite mediche, non possono essere effettuate, come detto sopra, in fase preassuntiva dal 16
maggio anche per accertare stati di gravidanza e
negli altri casi vietati dalla normativa vigente .

Claudio Milocco (Consulente del lavoro in Udine)