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Il cndcec sulle cessioni di unita` abitative in esenzione da iva

L’Informativa n. 18 del 2 marzo 2011, pubblicata sul sito del Cndcec l’11 marzo scorso, tratta delle cessioni di unità abitative in esenzione da Iva tra rettifica della detrazione specifica e pro-rata generale.

La nota interviene sull’argomento poiché le imprese di costruzione e di ristrutturazione immobiliare iniziano a sperimentare le conseguenze della disposizione introdotta dall’articolo 35, comma 8, lettera a), n. 1) del Dl 223/2006 che, riformulando il comma 8-bis dell’articolo 10, Dpr 633/1972, ha introdotto come principio di valenza generale la previsione di esenzione applicabile alle cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa. Ferme restando alcune eccezioni che fanno rientrare la fattispecie in regime di imponibilità, ad esempio le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa effettuate dalle imprese costruttrici e dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 457/1978, entro cinque anni (quattro per le cessioni eseguite entro il 31/12/2010) dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento.

Sull’eccezione è posta dal Cndcec una questione: è giusto far dipendere dal fattore temporale l’imponibilità ovvero l’esenzione di una operazione oggettivamente uguale a sé?

Altra problematica affrontata in merito è quella del pro-rata di detraibilità; nel documento si auspica l’eliminazione dell’articolo 8/bis del Dpr 633/1972, con il conseguente assoggettamento ad Iva delle cessioni in questione.


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